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Preposto alla Sicurezza: nuovi obblighi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Modifiche riguardanti la figura e gli obblighi del Preposto (ART. 18; ART. 19; ART. 26)
Vi è obbligo in capo al datore di lavoro di individuare, nell’ambito del personale in forza, uno o più lavoratori che svolgono funzione di preposto;
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività previste; il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (art 26);
La mancata individuazione del preposto prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
La disposizone rinforza e precisa i contenuti degli obblighi del preposto (ART.19)
Il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Modifiche riguardanti agli accordi attuativi in materia di formazione (ART.37)

Entro il 30 giugno 2022 sarà infatti compito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedere, tra l’altro, a:

Individuare durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria, nonché periodicità di aggiornamento, di datore di lavoro ( NOVITA’), dirigenti, preposti;
Individuare le modalità di verifica finale di apprendimento (a fine corso di formazione) e le modalità di verifica dell’efficacia formativa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
Per il preposto, le attività formative andranno svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza biennale o comunque ogni qualvolta sia reso necessario in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi;
Le modifiche apportate consistono inoltre nello specificare che le attività di addestramento dei lavoratori consistono nella prova pratica per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e nello svolgimento di esercitazioni per l’applicazione delle procedure di lavoro in sicurezza;
È introdotto inoltre il tracciamento delle attività di addestramento in apposito registro, anche informatizzato.

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